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Modello di Statuto Regionale
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(Approvato dall'Esecutivo Nazionale in data 13.06.2003)
LISTA DI PIETRO- ITALIA DEI VALORI
STATUTO DELLA REGIONE …………..
Art. 1 DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE
Nel rispetto del principio federalista del partito, è costituita nella Regione ……… il coordinamento regionale del partito Politico Italia Dei Valori -Lista Di Pietro-.
Esso assume la denominazione di " ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO- DELLA REGIONE ……………..".
Esso aderisce al partito politico nazionale di pari nome, di cui adotta regolamenti, programmi e direttive, mantenendo una autonomia operativa e finanziaria.
Italia dei Valori è una formazione politica e culturale, senza scopo di lucro.
Il simbolo del Partito Italia dei Valori è quello nazionale (tondo con un gabbiano colorato e la scritta Lista Di Pietro- Italia dei Valori).
Il simbolo sarà utilizzato come contrassegno elettorale in tutte le elezioni politiche e amministrative d'interesse nazionale ed europeo.
Il Direttivo Regionale potrà decidere deroghe all'utilizzo del simbolo nell'eventualità che si partecipi alle tornate elettorali amministrative in coalizione con altre forze politiche.-
La sede legale è fissata presso …………
Art. 2 FINALITA'
L'Italia dei Valori è una formazione politica autonoma, radicata nel territorio e presente nelle istituzioni, che ha la sua matrice nelle grandi culture riformiste del Novecento: la cultura della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza, alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale. Il Partito tende ad affermare i valori democratici tradizionali della cultura europea di libertà, uguaglianza e giustizia, integrandoli con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione, ambiente, europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo. Obbiettivi primari del Partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un federalismo espressione di una reale autonomia locale, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai tanti conflitti di interesse che lo affliggono, con una seria e concreta divisione e autonomia dei poteri. Caratteristica peculiare del partito è l'affermazione della trasparenza, legalità e giustizia nella vita pubblica italiana ed il rilancio della questione morale. Oggi, più che in passato, tali caratteristiche non debbono solo interessare il nostro paese, ma coinvolgere le istituzioni internazionali ed i rapporti fra i popoli. Il Partito, per il raggiungimento dei propri fini nelle pubbliche istituzioni, partecipa a consultazioni elettorali locali, nazionali ed europee.
Nota esplicativa: aggiungere eventuali finalità specifiche della realtà locale.
Art. 3 ASSOCIATI
Gli associati possono essere ordinari, sostenitori. ed onorari.
Sono associati ordinari del partito coloro che versano la normale quota d’iscrizione all’Italia dei Valori - Lista di Pietro, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale (tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dall'Esecutivo Nazionale) e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Direttivo Regionale; i soci sostenitori debbono possedere analoghi requisiti e versano annualmente una quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo regionale può inoltre conferire il titolo di soci onorari a persone che abbiano conseguito particolari benemerenze per l'affermazione dei principi cui si ispira il Movimento: tali soci non pagano la quota annuale e non hanno diritto di voto.
L’aderente deve condividere le finalità del Partito e sottoscrivere una dichiarazione di adesione a tali principi..
Non possono aderire all’associazione coloro che siano stati condannati per reati di mafia, concussione o corruzione, o per altri illeciti penali contro la persona, lo Stato o la pubblica amministrazione ovvero commessi con abuso di funzioni pubbliche, nonché quelli anche solo indagati per gli stessi reati, qualora, per il particolare carattere infamante dell’accusa, si trovino in una condizione di sostanziale incompatibilità con le finalità pubbliche dell’associazione.
L’adesione del socio viene raccolta tramite i responsabili dei vari organi statutari (Membri del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale, Presidenti delle Associazioni di base) e tempestivamente comunicata, al Coordinatore Regionale per l'accettazione. L’adesione si intende pienamente accettata e valida decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte del Coordinatore Regionale qualora nello stesso termine non venga espresso diniego.
Sono possibili adesioni direttamente alla struttura nazionale, che rimetterà i nominativi alle strutture regionali per la valutazione dell'accettazione; eventuali controversie sono demandate al Collegio Nazionale di Garanzia.
Tutti gli associati hanno diritto di voto attivo e passivo, possono essere eletti a tutte le cariche interne al partito, candidarsi alle elezioni amministrative e politiche, ma possono esercitare tali diritti e poteri dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta iscrizione. La possibilità di assumere cariche interne e la partecipazione alle competizioni elettorali è subordinata al parere del Collegio Regionale di Garanzia, con decisione finale del Consiglio Direttivo Regionale.
Costituisce motivo di decadenza del socio il mancato versamento delle quote annuali o il sopravvenire di una condizione personale incompatibile con i principi del partito. La decadenza e l’esclusione del socio per questo motivo sono deliberate dal Coordinatore Regionale d'intesa con il Coordinatore Provinciale e il Presidente dell’Associazione di Base di appartenenza e comunicate tempestivamente all'interessato..
I soci esclusi possono proporre appello al Collegio Regionale di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta. In tal caso il Collegio Regionale di Garanzia dovrà decidere entro i successivi trenta giorni sentito il Coordinatore Regionale e l’interessato.
Tutti gli eletti in quota IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L’Esecutivo nazionale indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi
Art. 4 – ORGANI REGIONALI
Sono Organi regionali di ”IDV-……”
1. L’Assemblea Regionale;
2. Il Coordinatore Regionale;
3. Il Consiglio Direttivo Regionale;
4. Il Tesoriere Regionale;
5. Il Collegio Regionale dei Garanti;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti
7. I coordinamenti provinciali
8. I coordinamenti metropolitani
9. Le Associazioni di base o “Circoli”.
Art. 5 L'ASSEMBLEA REGIONALE.
L'Assemblea Regionale è il massimo organo politico regionale.
Essa svolge le seguenti funzioni:
• Approva lo Statuto e ne decide le modifiche
• Indica l'indirizzo politico del Partito in armonia con le linee generali dettate dalla Direzione Generale del Partito
• Valuta l'insieme delle attività svolte dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo Regionale
• Approva il bilancio del Partito regionale
• elegge al suo interno, con votazioni distinte:
1. Il Coordinatore regionale
2. I membri del Consiglio Direttivo Regionale di propria competenza
3. il Tesoriere Regionale
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti
5. Il Collegio dei Garanti
L'Assemblea Regionale degli iscritti è composta da tutti gli associati ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota d’iscrizione. L'assemblea qualora gli iscritti siano in numero superiore ai 500 è composta da delegati, cui spetta il diritto di voto. Sono delegati di diritto il coordinatore regionale, i membri del consiglio direttivo Regionale, il Tesoriere, i membri del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti, gli eletti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Le strutture provinciali e di base designeranno dei delegati nella misura di 1 ogni 10 iscritti. I resti, se superiori a 4, danno luogo alla nomina di un ulteriore delegato.
L’Assemblea regionale è convocata dal Coordinatore Regionale in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta dei due terzi del membri del Consiglio Direttivo Regionale o da 1/4 degli associati. In caso di impedimento del Coordinatore Regionale, l’Assemblea viene presieduta da un suo delegato. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno ed il regolamento elettorale, viene portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione, almeno quattordici giorni prima, sul sito internet regionale e nello stesso termine trasmesso con qualunque mezzo di comunicazione ai Presidenti delle Associazione di Base e ai Coordinatori provinciali, che ne cureranno la divulgazione. Le candidature alle varie cariche direttive vanno presentate almeno una settimana prima della data del Congresso e sulla ammissibilità decide il Collegio Regionale dei Garanti.
L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo per le modificazioni statutarie, che devono essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti. Le deliberazioni possono riguardare soltanto le questioni poste all'Ordine del Giorno.
Il voto è palese su alzata di mano e, a richiesta di almeno un terzo degli intervenuti, a scrutinio segreto. Per quanto riguarda le cariche, esse vengono votate a scrutinio segreto mediante scheda preparata. Non è consentito il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà a nominare al momento delle elezioni un Comitato Elettorale, scelto fra persone non presenti nelle liste dei candidati.
Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale.
Art. 6 IL COORDINATORE REGIONALE
Rappresenta politicamente e legalmente il partito di fronte a terzi ed in giudizio.
- E' la figura di raccordo delle molteplici istanze del Partito ed è l'espressione dei principi dello stesso, esercita le sue funzioni nel rispetto del principio di collegialità che permea tutto il Partito ed esprime la linea politica regionale e nazionale.
- Il Coordinatore esegue le direttive dell'Assemblea Regionale, convoca il Consiglio Direttivo Regionale e ne coordina le attività, vigila che i rappresentanti del partito seguano le linee politiche stabilite in sede assembleare.
- Rappresenta la sezione regionale alle attività e alle assemblee nazionali del movimento Italia dei Valori-Lista Di Pietro ed è depositario del simbolo ufficiale.
- Presenta all’Assemblea Regionale, almeno una volta all’anno, una relazione sulla attività svolta dal Partito in Regione sia in ordine ai risultati conseguiti, sia in ordine al perseguimento delle finalità contenute nello Statuto.
- Autorizza la costituzione delle Associazioni di Base su proposta dei Coordinatori Provinciali
- Può nominare nell'ambito del consiglio direttivo un Vice coordinatore di sua fiducia con funzioni di vicario in sua assenza e con il compito di indire un 'Assemblea straordinaria in caso di assenza prolungata o permanente; può cooptare fino ad 1/3 dei membri del consiglio direttivo.
La nomina avviene per elezione diretta, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nel corso della Assemblea Regionale. Di norma dura in carica tre anni.
Art. 7 Il CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo Regionale comprende: il Coordinatore regionale, i Consiglieri eletti dall'Assemblea o cooptati dal Coordinatore regionale (in numero da 7 a 10), il Tesoriere, i Coordinatori provinciali e i coordinatori delle aree metropolitane.
Esso svolge le seguenti funzioni:
• Interpreta la linea politica espressa dall'Assemblea Regionale e dalla Sede Centrale del Partito Nazionale ed assume tutte le decisioni operative conseguenti
• Decide l'ammissione e eventualmente l'estromissione degli associati, sentito il Collegio Regionale dei Garanti.
• Da il proprio parere in caso si rilevi la necessità di procedere alla sostituzione o alla surroga di un membro dell'Esecutivo.
• Fissa le quote annue di iscrizione degli associati ordinari e dei sostenitori.
• Approva, il rendiconto finanziario annuo predisposto dal Tesoriere e da presentarsi in Assemblea Regionale.
• Promulga la costituzione delle Associazioni di Base su proposta del Coordinatore Regionale
• Assume le deliberazioni necessarie a rendere esecutivi i giudizi ed i pareri espressi dal Collegio Regionale di Garanzia. In caso di non approvazione il caso viene rinviato con parere motivato e procedura d'urgenza al Collegio Regionale di Garanzia per l'approfondimento e la revisione. Alla seconda non approvazione il caso viene di rimesso al Collegio Nazionale di Garanzia.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo Regionale, ai fini di una migliore organizzazione e corresponsabilizzazione, il Coordinatore regionale può attribuire le seguenti funzioni:
• Vice-coordinatore, con funzioni vicarie in assenza del coordinatore Segretario
• Segretario
• Addetto alla comunicazione esterna (rapporti con la stampa)
• Responsabile Internet
• Responsabile eventi
• Responsabile aree tematiche
• Altre cariche
Il Consiglio Direttivo Regionale può inoltre istituire Gruppi di Studio operanti in materia di diritti civili, politiche culturali o comunque temi specifici che meritino un approfondimento e può valersi di consulenti esperti su particolari temi.
Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Coordinatore regionale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Coordinatore Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale e si riunisce almeno una volta al mese ed è valido con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Viene redatto un verbale delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale.
La nomina avviene per elezione diretta, a scrutinio segreto, da parte dell'Assemblea Regionale. Il coordinatore ha la facoltà di nominare direttamente fino ad un terzo dei componenti e di provvedere alla surroga dei membri dimissionari, fino alla nomina definitiva da parte dell'Assemblea Regionale.
Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica tre anni. In caso di decadenza o dimissioni del Coordinatore regionale, il consiglio direttivo designa un coordinatore vicario ed indice entro 30 giorni l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore.
Art. 8 IL TESORIERE
1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea regionale, che lo sceglie, a scrutinio segreto, tra tutti gli associati che abbiano presentato la propria candidatura almeno una settimana prima della data del Congresso ed abbiano ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Garanti uscente.
2. Egli si occupa di gestire, nel pieno rispetto delle norme di trasparenza contabile e di finanziamento pubblico dei partiti, il patrimonio finanziario del Partito. Egli agisce in sintonia con il Coordinatore e con il Consiglio Direttivo e fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. In caso di parere contrario circa le spese, il parere negativo deve essere registrato e il Consiglio Direttivo si assume la responsabilità della decisione.
3. Risponde della ammissibilità dei rimborsi spese.
4. Ha ampia ed autonoma facoltà relativa all’apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e postali e per tutte le operazioni bancarie, escluse eventuali fideiussioni per le quali deve essere autorizzato dal Coordinamento Regionale.
5. Richiede rimborsi di spese elettorali alle competenti autorità laddove tale compito non rientri nelle attribuzioni del Tesoriere Nazionale.
6. Cura la tenuta di un apposito registro in cui sono registrate le contribuzioni, di cui rilascia a richiesta ricevuta (considerando peraltro la necessità che i versamenti siano documentati da ricevute bancarie o postali) e le uscite del Partito.
7. Presenta annualmente all'Assemblea regionale ordinaria ai fini di approvazione una relazione contabile amministrativa redatta di concerto con il Coordinatore Regionale e con il Collegio dei Revisori Contabili.
8. Il Tesoriere dura in carica tre anni ma decade alla scadenza del Consiglio Direttivo Regionale. In caso dimissioni subentra il primo dei non eletti. Qualora il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga necessario si procederà ad elezioni suppletive. Nei limiti delle quote di sua competenza, Il coordinatore può procedere a cooptazione.
Art. 9 I COORDINAMENTI PROVINCIALI
In ogni Provincia vengono costituite i Coordinamenti Provinciali. Gli iscritti della Provincia costituiscono l’Assemblea provinciale, che ogni tre anni, prima del Congresso Regionale, elegge il coordinatore provinciale ed il direttivo provinciale, costituita da un numero di membri variabile fra 7 e 12. Il responsabile provinciale coordina, di concerto con il Coordinatore regionale, l'attività di Italia dei Valori per la provincia di competenza individuando aree organizzative territoriali omogenee al fine di favorire la crescita ed il radicamento del partito.Il Direttivo Regionale di concerto con le sezioni provinciali emana regolamenti e indicazioni per il buon funzionamento ed il coordinamento delle sezioni provinciali. Nell'ambito del direttivo provinciale vengono individuate specifiche competenze da attribuire ai singoli membri. Alle province possono essere delegate anche attività di tesoreria, sotto controllo del tesoriere regionale che ne disporrà la trascrizione nei registri regionali, soggetti a revisione contabile, nel rispetto della legge sul finanziamento dei partiti.
Art. 10 SEZIONI METROPOLITANE
Nelle grandi città, oltre alla sezione provinciale, possono essere costituite sezioni cittadine, riguardante l'area metropolitana, con caratteristiche equiparabili a quelle delle sezioni provinciali.
Art. 11 LE ASSOCIAZIONI DI BASE O CIRCOLI
Le Associazioni di Base, o Circoli, sono il nucleo organizzativo di base. Concorrono, sul territorio comunale di competenza, al raggiungimento delle finalità statutarie attraverso l’attuazione del programma, la promozione ed organizzazione di iniziative politiche e di propaganda, la raccolta di adesioni con relative quote associative. L'attività sezionale ha lo scopo di favorire l'incontro degli associati del luogo e di promuovere iniziative locali, ma non può discostarsi dalle indicazioni del Direttivo Regionale, cui si dovranno fornire rendiconti di attività, né dai principi generali del Partito. Ad resse non compete la rappresentanza del partito nel territorio. Il Direttivo Regionale, di concerto con le sezioni provinciali, emana regolamenti e norme di funzionamento per le associazioni di Base. Le associazioni di base sono territoriali e tematiche (queste ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Per la costituzione dell’Associazione di Base è necessario un numero minimo di 10 associati ad Italia dei Valori nei comuni fino a diecimila abitanti, e di venti in quelli con popolazione superiore.
L’Associazione di Base elegge un Presidente, che è il responsabile politico della struttura territoriale; un Tesoriere, che sovrintende e cura l’attività amministrativa e di gestione ed un Segretario, che redige i verbali delle riunioni. L'associazione di base risponde in proprio delle iniziative che comportino risvolti finanziari.
La richiesta di istituzione di una nuova Associazione di Base deve essere istruita dai Responsabili Provinciali ed inoltrata per l’autorizzazione al Coordinatore Regionale.:
Qualora nello stesso Comune sia stata autorizzata dal Coordinatore Regionale la costituzione di più Associazioni di Base, i soci di tutte le Associazioni di Base, riuniti in assemblea cittadina, eleggono il Responsabile Cittadino il quale, d’intesa con gli Organi Statutari Regionali e Provinciali, coordina l’attività politica di tutte le Associazioni di Base operanti sul territorio comunale.
Art. 12. IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA
Il collegio di garanzia in quanto organo di controllo e garanzia:
1. giudica ed eventualmente censura qualunque comportamento posto in essere in violazione delle norme del presente Statuto
2. dirime collegialmente tutte le controversie inerenti l’organizzazione e le attività sociali insorgenti tra i soci e tra questi e gli Organi Statutari
3. esprime il proprio parere sulla ammissibilita alle candidature degli iscritti e sulla accettazione delle iscrizioni nei casi controversi.
E’ composto di tre membri eletti dall’Assemblea Regionale ed è presieduto dal più anziano d’età fino all’elezione del suo Presidente, eletto nel suo interno. La carica di componente regionale di garanzia, per tutta la durata dell’incarico, è incompatibile con altre cariche od incarichi nel partito, salvo quella di membro dei Dipartimenti Tematici. Il giudizio dei Collegio Regionale, da emettersi entro trenta giorni dall'incarico, è impugnabile entro i trenta giorni successivi alla comunicazione innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia.
Art. 13. IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Regionale.
2. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica elettiva o interna al partito.
3. I Revisori dei Conti decadono ad ogni scadenza di Consiglio Direttivo Regionale.
4. Nell'ambito del collegio essi eleggono un presidente.
5. Predispongono una relazione, in occasione della approvazione dei bilanci in corso di Assemblea regionale, presentati dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 FINANZE E PATRIMONIO
Il coordinamento Regionale risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari.
Il fondo patrimoniale del Coordinamento Regionale è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano comunque da operazioni commerciali, dagli eventuali contributi elargiti dal movimento nazionale, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da eventuali erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Tesoriere redige il conto consuntivo relativo alle entrate e alle spese sostenute, il bilancio di previsione per l’anno successivo ed il conto patrimoniale dal quale risultino i cespiti patrimoniali in essere nonché i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell’esercizio sociale, e trasmette i documenti contabili al Coordinatore Politico Regionale.
Allo scopo di uniformare il presente statuto alla vigente normativa fiscale, il Coordinamento Regionale
1. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale pervenuti durante la vita dell’associazione, salvo che nei casi previsti dalla legge;
2. in caso di suo scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di beneficenza ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In caso di modifica dello Statuto Nazionale del Partito “Italia dei Valori-Lista Di Pietro”, il Coordinamento Regionale provvederà, su proposta del Coordinatore Politico Regionale, ad adeguare il presente Statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la vigente e specifica normativa.
Art. 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Fino a convocazione della prima Assemblea Regionale, da convocarsi secondo le norme del presente statuto, conservano l’incarico di Coordinatore Politico regionale e di Coordinatori Provinciali gli eletti dalla Assemblea Regionale svoltasi il ………. i cui verbali sono depositati presso la Sede di ….. Vengono altresì confermate le altre cariche direttive precedentemente distribuite. Entrano in vigore, a norma di statuto nazionale (Art. 16, comma e) le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale. Il Presidente stabilirà un termine di decadenza delle strutture provvisorie, dopodichè subentreranno organi e regole corrispondenti a quanto contenuto nel nuovo statuto.
Lo statuto acquista piena validità dopo l'approvazione del Presidente e dopo l'approvazione da parte dell'assemblea regionale.
(Approvato dall'Esecutivo Nazionale in data 13.06.2003)
LISTA DI PIETRO- ITALIA DEI VALORI
STATUTO DELLA REGIONE …………..
Art. 1 DENOMINAZIONE, SIMBOLO E SEDE
Nel rispetto del principio federalista del partito, è costituita nella Regione ……… il coordinamento regionale del partito Politico Italia Dei Valori -Lista Di Pietro-.
Esso assume la denominazione di " ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO- DELLA REGIONE ……………..".
Esso aderisce al partito politico nazionale di pari nome, di cui adotta regolamenti, programmi e direttive, mantenendo una autonomia operativa e finanziaria.
Italia dei Valori è una formazione politica e culturale, senza scopo di lucro.
Il simbolo del Partito Italia dei Valori è quello nazionale (tondo con un gabbiano colorato e la scritta Lista Di Pietro- Italia dei Valori).
Il simbolo sarà utilizzato come contrassegno elettorale in tutte le elezioni politiche e amministrative d'interesse nazionale ed europeo.
Il Direttivo Regionale potrà decidere deroghe all'utilizzo del simbolo nell'eventualità che si partecipi alle tornate elettorali amministrative in coalizione con altre forze politiche.-
La sede legale è fissata presso …………
Art. 2 FINALITA'
L'Italia dei Valori è una formazione politica autonoma, radicata nel territorio e presente nelle istituzioni, che ha la sua matrice nelle grandi culture riformiste del Novecento: la cultura della solidarietà sociale e familiare, la cultura socialista del lavoro e della giustizia sociale, la cultura liberale dell'economia di mercato, della libertà individuale e del buon governo, attraversate dalle grandi tematiche dei diritti civili, della questione morale e dei nuovi diritti di cittadinanza, alle quali i grandi movimenti ambientalisti, delle donne e dei giovani hanno dato un contributo essenziale. Il Partito tende ad affermare i valori democratici tradizionali della cultura europea di libertà, uguaglianza e giustizia, integrandoli con i valori nuovi del nostro tempo: pari opportunità, sviluppo sostenibile, autogoverno, solidarietà e sussidiarietà, responsabilità, iniziativa, partecipazione, ambiente, europeismo, nel quadro di un sempre più avanzato federalismo europeo. Obbiettivi primari del Partito sono la riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione, un federalismo espressione di una reale autonomia locale, la realizzazione di uno Stato di diritto, libero dai tanti conflitti di interesse che lo affliggono, con una seria e concreta divisione e autonomia dei poteri. Caratteristica peculiare del partito è l'affermazione della trasparenza, legalità e giustizia nella vita pubblica italiana ed il rilancio della questione morale. Oggi, più che in passato, tali caratteristiche non debbono solo interessare il nostro paese, ma coinvolgere le istituzioni internazionali ed i rapporti fra i popoli. Il Partito, per il raggiungimento dei propri fini nelle pubbliche istituzioni, partecipa a consultazioni elettorali locali, nazionali ed europee.
Nota esplicativa: aggiungere eventuali finalità specifiche della realtà locale.
Art. 3 ASSOCIATI
Gli associati possono essere ordinari, sostenitori. ed onorari.
Sono associati ordinari del partito coloro che versano la normale quota d’iscrizione all’Italia dei Valori - Lista di Pietro, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo Regionale (tenuto conto anche delle indicazioni provenienti dall'Esecutivo Nazionale) e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Direttivo Regionale; i soci sostenitori debbono possedere analoghi requisiti e versano annualmente una quota aggiuntiva stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale. Il Consiglio Direttivo regionale può inoltre conferire il titolo di soci onorari a persone che abbiano conseguito particolari benemerenze per l'affermazione dei principi cui si ispira il Movimento: tali soci non pagano la quota annuale e non hanno diritto di voto.
L’aderente deve condividere le finalità del Partito e sottoscrivere una dichiarazione di adesione a tali principi..
Non possono aderire all’associazione coloro che siano stati condannati per reati di mafia, concussione o corruzione, o per altri illeciti penali contro la persona, lo Stato o la pubblica amministrazione ovvero commessi con abuso di funzioni pubbliche, nonché quelli anche solo indagati per gli stessi reati, qualora, per il particolare carattere infamante dell’accusa, si trovino in una condizione di sostanziale incompatibilità con le finalità pubbliche dell’associazione.
L’adesione del socio viene raccolta tramite i responsabili dei vari organi statutari (Membri del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale, Presidenti delle Associazioni di base) e tempestivamente comunicata, al Coordinatore Regionale per l'accettazione. L’adesione si intende pienamente accettata e valida decorsi sessanta giorni dalla ricezione da parte del Coordinatore Regionale qualora nello stesso termine non venga espresso diniego.
Sono possibili adesioni direttamente alla struttura nazionale, che rimetterà i nominativi alle strutture regionali per la valutazione dell'accettazione; eventuali controversie sono demandate al Collegio Nazionale di Garanzia.
Tutti gli associati hanno diritto di voto attivo e passivo, possono essere eletti a tutte le cariche interne al partito, candidarsi alle elezioni amministrative e politiche, ma possono esercitare tali diritti e poteri dopo 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta iscrizione. La possibilità di assumere cariche interne e la partecipazione alle competizioni elettorali è subordinata al parere del Collegio Regionale di Garanzia, con decisione finale del Consiglio Direttivo Regionale.
Costituisce motivo di decadenza del socio il mancato versamento delle quote annuali o il sopravvenire di una condizione personale incompatibile con i principi del partito. La decadenza e l’esclusione del socio per questo motivo sono deliberate dal Coordinatore Regionale d'intesa con il Coordinatore Provinciale e il Presidente dell’Associazione di Base di appartenenza e comunicate tempestivamente all'interessato..
I soci esclusi possono proporre appello al Collegio Regionale di Garanzia entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta. In tal caso il Collegio Regionale di Garanzia dovrà decidere entro i successivi trenta giorni sentito il Coordinatore Regionale e l’interessato.
Tutti gli eletti in quota IDV, gli amministratori e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire alle spese del Partito proporzionalmente all'incarico ricoperto. I relativi fondi sono ripartiti a livello territoriale o nazionale a seconda del tipo di carica elettiva o di incarico istituzionale ricoperto da chi effettua il versamento. L’Esecutivo nazionale indica l’entità e le modalità di ripartizione ed utilizzo dei predetti fondi
Art. 4 – ORGANI REGIONALI
Sono Organi regionali di ”IDV-……”
1. L’Assemblea Regionale;
2. Il Coordinatore Regionale;
3. Il Consiglio Direttivo Regionale;
4. Il Tesoriere Regionale;
5. Il Collegio Regionale dei Garanti;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti
7. I coordinamenti provinciali
8. I coordinamenti metropolitani
9. Le Associazioni di base o “Circoli”.
Art. 5 L'ASSEMBLEA REGIONALE.
L'Assemblea Regionale è il massimo organo politico regionale.
Essa svolge le seguenti funzioni:
• Approva lo Statuto e ne decide le modifiche
• Indica l'indirizzo politico del Partito in armonia con le linee generali dettate dalla Direzione Generale del Partito
• Valuta l'insieme delle attività svolte dal Coordinatore e dal Consiglio Direttivo Regionale
• Approva il bilancio del Partito regionale
• elegge al suo interno, con votazioni distinte:
1. Il Coordinatore regionale
2. I membri del Consiglio Direttivo Regionale di propria competenza
3. il Tesoriere Regionale
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti
5. Il Collegio dei Garanti
L'Assemblea Regionale degli iscritti è composta da tutti gli associati ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota d’iscrizione. L'assemblea qualora gli iscritti siano in numero superiore ai 500 è composta da delegati, cui spetta il diritto di voto. Sono delegati di diritto il coordinatore regionale, i membri del consiglio direttivo Regionale, il Tesoriere, i membri del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti, gli eletti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Le strutture provinciali e di base designeranno dei delegati nella misura di 1 ogni 10 iscritti. I resti, se superiori a 4, danno luogo alla nomina di un ulteriore delegato.
L’Assemblea regionale è convocata dal Coordinatore Regionale in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità o su richiesta dei due terzi del membri del Consiglio Direttivo Regionale o da 1/4 degli associati. In caso di impedimento del Coordinatore Regionale, l’Assemblea viene presieduta da un suo delegato. L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno ed il regolamento elettorale, viene portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione, almeno quattordici giorni prima, sul sito internet regionale e nello stesso termine trasmesso con qualunque mezzo di comunicazione ai Presidenti delle Associazione di Base e ai Coordinatori provinciali, che ne cureranno la divulgazione. Le candidature alle varie cariche direttive vanno presentate almeno una settimana prima della data del Congresso e sulla ammissibilità decide il Collegio Regionale dei Garanti.
L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo per le modificazioni statutarie, che devono essere approvate da almeno i 2/3 dei presenti. Le deliberazioni possono riguardare soltanto le questioni poste all'Ordine del Giorno.
Il voto è palese su alzata di mano e, a richiesta di almeno un terzo degli intervenuti, a scrutinio segreto. Per quanto riguarda le cariche, esse vengono votate a scrutinio segreto mediante scheda preparata. Non è consentito il voto per delega.
Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà a nominare al momento delle elezioni un Comitato Elettorale, scelto fra persone non presenti nelle liste dei candidati.
Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale.
Art. 6 IL COORDINATORE REGIONALE
Rappresenta politicamente e legalmente il partito di fronte a terzi ed in giudizio.
- E' la figura di raccordo delle molteplici istanze del Partito ed è l'espressione dei principi dello stesso, esercita le sue funzioni nel rispetto del principio di collegialità che permea tutto il Partito ed esprime la linea politica regionale e nazionale.
- Il Coordinatore esegue le direttive dell'Assemblea Regionale, convoca il Consiglio Direttivo Regionale e ne coordina le attività, vigila che i rappresentanti del partito seguano le linee politiche stabilite in sede assembleare.
- Rappresenta la sezione regionale alle attività e alle assemblee nazionali del movimento Italia dei Valori-Lista Di Pietro ed è depositario del simbolo ufficiale.
- Presenta all’Assemblea Regionale, almeno una volta all’anno, una relazione sulla attività svolta dal Partito in Regione sia in ordine ai risultati conseguiti, sia in ordine al perseguimento delle finalità contenute nello Statuto.
- Autorizza la costituzione delle Associazioni di Base su proposta dei Coordinatori Provinciali
- Può nominare nell'ambito del consiglio direttivo un Vice coordinatore di sua fiducia con funzioni di vicario in sua assenza e con il compito di indire un 'Assemblea straordinaria in caso di assenza prolungata o permanente; può cooptare fino ad 1/3 dei membri del consiglio direttivo.
La nomina avviene per elezione diretta, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nel corso della Assemblea Regionale. Di norma dura in carica tre anni.
Art. 7 Il CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
Il Consiglio Direttivo Regionale comprende: il Coordinatore regionale, i Consiglieri eletti dall'Assemblea o cooptati dal Coordinatore regionale (in numero da 7 a 10), il Tesoriere, i Coordinatori provinciali e i coordinatori delle aree metropolitane.
Esso svolge le seguenti funzioni:
• Interpreta la linea politica espressa dall'Assemblea Regionale e dalla Sede Centrale del Partito Nazionale ed assume tutte le decisioni operative conseguenti
• Decide l'ammissione e eventualmente l'estromissione degli associati, sentito il Collegio Regionale dei Garanti.
• Da il proprio parere in caso si rilevi la necessità di procedere alla sostituzione o alla surroga di un membro dell'Esecutivo.
• Fissa le quote annue di iscrizione degli associati ordinari e dei sostenitori.
• Approva, il rendiconto finanziario annuo predisposto dal Tesoriere e da presentarsi in Assemblea Regionale.
• Promulga la costituzione delle Associazioni di Base su proposta del Coordinatore Regionale
• Assume le deliberazioni necessarie a rendere esecutivi i giudizi ed i pareri espressi dal Collegio Regionale di Garanzia. In caso di non approvazione il caso viene rinviato con parere motivato e procedura d'urgenza al Collegio Regionale di Garanzia per l'approfondimento e la revisione. Alla seconda non approvazione il caso viene di rimesso al Collegio Nazionale di Garanzia.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo Regionale, ai fini di una migliore organizzazione e corresponsabilizzazione, il Coordinatore regionale può attribuire le seguenti funzioni:
• Vice-coordinatore, con funzioni vicarie in assenza del coordinatore Segretario
• Segretario
• Addetto alla comunicazione esterna (rapporti con la stampa)
• Responsabile Internet
• Responsabile eventi
• Responsabile aree tematiche
• Altre cariche
Il Consiglio Direttivo Regionale può inoltre istituire Gruppi di Studio operanti in materia di diritti civili, politiche culturali o comunque temi specifici che meritino un approfondimento e può valersi di consulenti esperti su particolari temi.
Il Consiglio Direttivo Regionale è presieduto dal Coordinatore regionale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni è determinante il voto del Coordinatore Regionale. Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Coordinatore Regionale e si riunisce almeno una volta al mese ed è valido con la partecipazione della metà più uno dei componenti. Viene redatto un verbale delle sedute del Consiglio Direttivo Regionale.
La nomina avviene per elezione diretta, a scrutinio segreto, da parte dell'Assemblea Regionale. Il coordinatore ha la facoltà di nominare direttamente fino ad un terzo dei componenti e di provvedere alla surroga dei membri dimissionari, fino alla nomina definitiva da parte dell'Assemblea Regionale.
Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica tre anni. In caso di decadenza o dimissioni del Coordinatore regionale, il consiglio direttivo designa un coordinatore vicario ed indice entro 30 giorni l'assemblea regionale per le elezioni del nuovo coordinatore.
Art. 8 IL TESORIERE
1. Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea regionale, che lo sceglie, a scrutinio segreto, tra tutti gli associati che abbiano presentato la propria candidatura almeno una settimana prima della data del Congresso ed abbiano ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Garanti uscente.
2. Egli si occupa di gestire, nel pieno rispetto delle norme di trasparenza contabile e di finanziamento pubblico dei partiti, il patrimonio finanziario del Partito. Egli agisce in sintonia con il Coordinatore e con il Consiglio Direttivo e fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. In caso di parere contrario circa le spese, il parere negativo deve essere registrato e il Consiglio Direttivo si assume la responsabilità della decisione.
3. Risponde della ammissibilità dei rimborsi spese.
4. Ha ampia ed autonoma facoltà relativa all’apertura e alla chiusura di conti correnti bancari e postali e per tutte le operazioni bancarie, escluse eventuali fideiussioni per le quali deve essere autorizzato dal Coordinamento Regionale.
5. Richiede rimborsi di spese elettorali alle competenti autorità laddove tale compito non rientri nelle attribuzioni del Tesoriere Nazionale.
6. Cura la tenuta di un apposito registro in cui sono registrate le contribuzioni, di cui rilascia a richiesta ricevuta (considerando peraltro la necessità che i versamenti siano documentati da ricevute bancarie o postali) e le uscite del Partito.
7. Presenta annualmente all'Assemblea regionale ordinaria ai fini di approvazione una relazione contabile amministrativa redatta di concerto con il Coordinatore Regionale e con il Collegio dei Revisori Contabili.
8. Il Tesoriere dura in carica tre anni ma decade alla scadenza del Consiglio Direttivo Regionale. In caso dimissioni subentra il primo dei non eletti. Qualora il Consiglio Direttivo Regionale lo ritenga necessario si procederà ad elezioni suppletive. Nei limiti delle quote di sua competenza, Il coordinatore può procedere a cooptazione.
Art. 9 I COORDINAMENTI PROVINCIALI
In ogni Provincia vengono costituite i Coordinamenti Provinciali. Gli iscritti della Provincia costituiscono l’Assemblea provinciale, che ogni tre anni, prima del Congresso Regionale, elegge il coordinatore provinciale ed il direttivo provinciale, costituita da un numero di membri variabile fra 7 e 12. Il responsabile provinciale coordina, di concerto con il Coordinatore regionale, l'attività di Italia dei Valori per la provincia di competenza individuando aree organizzative territoriali omogenee al fine di favorire la crescita ed il radicamento del partito.Il Direttivo Regionale di concerto con le sezioni provinciali emana regolamenti e indicazioni per il buon funzionamento ed il coordinamento delle sezioni provinciali. Nell'ambito del direttivo provinciale vengono individuate specifiche competenze da attribuire ai singoli membri. Alle province possono essere delegate anche attività di tesoreria, sotto controllo del tesoriere regionale che ne disporrà la trascrizione nei registri regionali, soggetti a revisione contabile, nel rispetto della legge sul finanziamento dei partiti.
Art. 10 SEZIONI METROPOLITANE
Nelle grandi città, oltre alla sezione provinciale, possono essere costituite sezioni cittadine, riguardante l'area metropolitana, con caratteristiche equiparabili a quelle delle sezioni provinciali.
Art. 11 LE ASSOCIAZIONI DI BASE O CIRCOLI
Le Associazioni di Base, o Circoli, sono il nucleo organizzativo di base. Concorrono, sul territorio comunale di competenza, al raggiungimento delle finalità statutarie attraverso l’attuazione del programma, la promozione ed organizzazione di iniziative politiche e di propaganda, la raccolta di adesioni con relative quote associative. L'attività sezionale ha lo scopo di favorire l'incontro degli associati del luogo e di promuovere iniziative locali, ma non può discostarsi dalle indicazioni del Direttivo Regionale, cui si dovranno fornire rendiconti di attività, né dai principi generali del Partito. Ad resse non compete la rappresentanza del partito nel territorio. Il Direttivo Regionale, di concerto con le sezioni provinciali, emana regolamenti e norme di funzionamento per le associazioni di Base. Le associazioni di base sono territoriali e tematiche (queste ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale).
Per la costituzione dell’Associazione di Base è necessario un numero minimo di 10 associati ad Italia dei Valori nei comuni fino a diecimila abitanti, e di venti in quelli con popolazione superiore.
L’Associazione di Base elegge un Presidente, che è il responsabile politico della struttura territoriale; un Tesoriere, che sovrintende e cura l’attività amministrativa e di gestione ed un Segretario, che redige i verbali delle riunioni. L'associazione di base risponde in proprio delle iniziative che comportino risvolti finanziari.
La richiesta di istituzione di una nuova Associazione di Base deve essere istruita dai Responsabili Provinciali ed inoltrata per l’autorizzazione al Coordinatore Regionale.:
Qualora nello stesso Comune sia stata autorizzata dal Coordinatore Regionale la costituzione di più Associazioni di Base, i soci di tutte le Associazioni di Base, riuniti in assemblea cittadina, eleggono il Responsabile Cittadino il quale, d’intesa con gli Organi Statutari Regionali e Provinciali, coordina l’attività politica di tutte le Associazioni di Base operanti sul territorio comunale.
Art. 12. IL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA
Il collegio di garanzia in quanto organo di controllo e garanzia:
1. giudica ed eventualmente censura qualunque comportamento posto in essere in violazione delle norme del presente Statuto
2. dirime collegialmente tutte le controversie inerenti l’organizzazione e le attività sociali insorgenti tra i soci e tra questi e gli Organi Statutari
3. esprime il proprio parere sulla ammissibilita alle candidature degli iscritti e sulla accettazione delle iscrizioni nei casi controversi.
E’ composto di tre membri eletti dall’Assemblea Regionale ed è presieduto dal più anziano d’età fino all’elezione del suo Presidente, eletto nel suo interno. La carica di componente regionale di garanzia, per tutta la durata dell’incarico, è incompatibile con altre cariche od incarichi nel partito, salvo quella di membro dei Dipartimenti Tematici. Il giudizio dei Collegio Regionale, da emettersi entro trenta giorni dall'incarico, è impugnabile entro i trenta giorni successivi alla comunicazione innanzi al Collegio Nazionale di Garanzia.
Art. 13. IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea Regionale.
2. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica elettiva o interna al partito.
3. I Revisori dei Conti decadono ad ogni scadenza di Consiglio Direttivo Regionale.
4. Nell'ambito del collegio essi eleggono un presidente.
5. Predispongono una relazione, in occasione della approvazione dei bilanci in corso di Assemblea regionale, presentati dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 FINANZE E PATRIMONIO
Il coordinamento Regionale risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari.
Il fondo patrimoniale del Coordinamento Regionale è costituito dai proventi delle quote associative annuali, dai proventi delle iniziative sociali che non discendano comunque da operazioni commerciali, dagli eventuali contributi elargiti dal movimento nazionale, dagli eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione, dagli eventuali contributi legali, ordinari e straordinari, di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, da eventuali erogazioni e lasciti previsti dalla legge, dagli eventuali finanziamenti e rimborsi pubblici e privati di legge, dagli eventuali contributi, dal fondo di riserva e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Tesoriere redige il conto consuntivo relativo alle entrate e alle spese sostenute, il bilancio di previsione per l’anno successivo ed il conto patrimoniale dal quale risultino i cespiti patrimoniali in essere nonché i crediti ed i debiti alla data di chiusura dell’esercizio sociale, e trasmette i documenti contabili al Coordinatore Politico Regionale.
Allo scopo di uniformare il presente statuto alla vigente normativa fiscale, il Coordinamento Regionale
1. non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale pervenuti durante la vita dell’associazione, salvo che nei casi previsti dalla legge;
2. in caso di suo scioglimento, devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o di beneficenza ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
In caso di modifica dello Statuto Nazionale del Partito “Italia dei Valori-Lista Di Pietro”, il Coordinamento Regionale provvederà, su proposta del Coordinatore Politico Regionale, ad adeguare il presente Statuto. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la vigente e specifica normativa.
Art. 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Fino a convocazione della prima Assemblea Regionale, da convocarsi secondo le norme del presente statuto, conservano l’incarico di Coordinatore Politico regionale e di Coordinatori Provinciali gli eletti dalla Assemblea Regionale svoltasi il ………. i cui verbali sono depositati presso la Sede di ….. Vengono altresì confermate le altre cariche direttive precedentemente distribuite. Entrano in vigore, a norma di statuto nazionale (Art. 16, comma e) le modifiche e le integrazioni eventualmente apportate o che saranno operate dal Presidente Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale. Il Presidente stabilirà un termine di decadenza delle strutture provvisorie, dopodichè subentreranno organi e regole corrispondenti a quanto contenuto nel nuovo statuto.
Lo statuto acquista piena validità dopo l'approvazione del Presidente e dopo l'approvazione da parte dell'assemblea regionale.
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