Leggi il testo della legge n. 51/10 del 7 aprile 2010, GU n. 81 del 8 aprile 2010: Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
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Dicono che con il legittimo impedimento il governo potrà affrontare sereno le riforme.
Ma le uniche riforme che interessano a Berlusconi sono la reintroduzione dell’immunità parlamentare e l’impunità per i reati di cui è accusato.
Dicono che con il legittimo impedimento si assicura la governabilità del Paese.
Ma gli altri impegni mondani che Berlusconi prende non gli impediscono di governare, come mai i processi si?
Dicono che non si tratta di un’altra legge ad personam.
Mentono. I processi Mills e Mediaset di Berlusconi sono sospesi, così come gli altri che arriveranno.
Dicono che rimarrà in vigore solo 18 mesi.
Non è vero. Sarà prorogato fino a quando non cambieranno la Costituzione per assicurarsi l’impunità.
Ti dicono che la magistratura rimarrà un potere indipendente dello Stato.
Ma il magistrato non ha più la possibilità di processare i ministri anche se commettono reato.
Dicono che siamo tutti uguali di fronte alla legge, secondo l’art. 3 della Costituzione.
Ma non è così, per il presidente del consiglio e i suoi ministri non valgono più le stesse regole che per gli altri. Per loro il magistrato può solo rimandare alle calende greche l’udienza.
Quesito
Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante
“Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?
Il testo della legge sul legittimo impedimento è stato approvato dalla Camera lo scorso 3 marzo, diventando legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2010 e il titolo “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza“.
Composto di un solo articolo e 6 commi, recita come segue:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Poche parole quindi per stabilire, di fatto, un’impunità: per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, il semplice svolgimento del proprio lavoro è diventato “legittimo impedimento” ad assistere in aula ai processi di cui dovessero essere imputati. E i giudici? Il comma 3, qui sopra, dice chiaro e tondo che devono semplicemente accettare la richiesta del consiglio dei ministri, un’autocertificazione quindi, e rinviare il processo. Il comma 6, infine, a scanso di equivoci, sottolinea il vero motivo per cui questa legge esiste: si applica anche ai processi in corso, leggasi processo Mills e Mediaset, in cui l’imputato principe, Silvio Berlusconi, non potrà essere presente. Troppi impegni, ai processi ci vadano i comuni cittadini, quelli tutti uguali davanti alla legge.