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Referendum Legittimo Impedimento Riduci

Leggi il testo della legge n. 51/10 del 7 aprile 2010, GU n. 81 del 8 aprile 2010:  Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
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Dicono che con il legittimo impedimento il governo potrà affrontare sereno le riforme.
Ma le uniche riforme che interessano a Berlusconi sono la reintroduzione dell’immunità parlamentare e l’impunità per i reati di cui è accusato.
Dicono che con il legittimo impedimento si assicura la governabilità del Paese.
Ma gli altri impegni mondani che Berlusconi prende non gli impediscono di governare, come mai i processi si?
Dicono che non si tratta di un’altra legge ad personam.
Mentono. I processi Mills e Mediaset di Berlusconi sono sospesi, così come gli altri che arriveranno.
Dicono che rimarrà in vigore solo 18 mesi.
Non è vero. Sarà prorogato fino a quando non cambieranno la Costituzione per assicurarsi l’impunità.
Ti dicono che la magistratura rimarrà un potere indipendente dello Stato.
Ma il magistrato non ha più la possibilità di processare i ministri anche se commettono reato.
Dicono che siamo tutti uguali di fronte alla legge, secondo l’art. 3 della Costituzione.
Ma non è così, per il presidente del consiglio e i suoi ministri non valgono più le stesse regole che per gli altri. Per loro il magistrato può solo rimandare alle calende greche l’udienza.
Quesito
Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante
“Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?

Il testo della legge sul legittimo impedimento è stato approvato dalla Camera lo scorso 3 marzo, diventando legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2010 e il titolo “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza“.
Composto di un solo articolo e 6 commi, recita come segue:
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1.  Per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del  codice  di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti  penali, quale  imputato,  il  concomitante  esercizio  di  una o  piu'  delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in  particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni,  dagli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre  1993,  e  successive modificazioni,    delle    relative    attivita'    preparatorie    e consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale  alle funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle  leggi e dai regolamenti che ne disciplinano  le  attribuzioni,  nonche'  di ogni  attivita'  comunque  coessenziale  alle  funzioni  di  Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice  di  procedura  penale,  a   comparire   nelle   udienze   dei procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono  le  ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
4. Ove  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  attesti  che l'impedimento e' continuativo  e  correlato  allo  svolgimento  delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo  a udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore a sei mesi.
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per  l'intera  durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159,  primo  comma, numero 3), del codice  penale,  e  si  applica  il  terzo  comma  del medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla  data  di entrata in vigore della presente legge.

Poche parole quindi per stabilire, di fatto, un’impunità: per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, il semplice svolgimento del proprio lavoro è diventato “legittimo impedimento” ad assistere in aula ai processi di cui dovessero essere imputati. E i giudici? Il comma 3, qui sopra, dice chiaro e tondo che devono semplicemente accettare la richiesta del consiglio dei ministri, un’autocertificazione quindi, e rinviare il processo. Il comma 6, infine, a scanso di equivoci, sottolinea il vero motivo per cui questa legge esiste: si applica anche ai processi in corso, leggasi processo Mills e Mediaset, in cui l’imputato principe, Silvio Berlusconi, non potrà essere presente. Troppi impegni, ai processi ci vadano i comuni cittadini, quelli tutti uguali davanti alla legge.

Quesito Riduci

Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante
“Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?

Volete voi che sia abrogata la legge 7 aprile 2010, n. 51,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2010, recante
“Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza”?